Titolo III
Art. 18
18 / 25Ristrutturazione di edifici e inserimento di impianto di riscaldamento degli ambienti in edifici che ne sono sprovvisti.
In vigore dal 21 feb 1978
Ristrutturazione di edifici e inserimento di impianto di riscaldamento degli ambienti in edifici che ne sono sprovvisti.
Nel caso di ristrutturazione di edifici già dotati o da dotare di impianto di riscaldamento degli ambienti e nel caso di inserimento di un impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, può deliberare, in base a considerazioni tecniche, circa l'obbligo di attuazione globale o parziale dei seguenti provvedimenti:
isolamento termico delle coperture e dei solai su spazi aperti (porticati);
isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti);
isolamento termico dell'impianto di riscaldamento;
miglioramento della tenuta dei serramenti.
In caso di inserimento dell'impianto di riscaldamento, il dimensionamento di questo deve essere effettuato tenendo conto del reale grado di isolamento dell'edificio e di quanto indicato agli .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-28;1052#art-18