Art. 5

Rapporti fra fondo di previdenza e cassa sovvenzioni per il periodo successivo al 31 dicembre 1972

In vigore dal 5 mar 1976
I soci, nei confronti dei quali sussiste l'incompatibilità di cui al precedente , sono tenuti a restituire alla cassa sovvenzioni le somme eventualmente ricevute a titolo di sovvenzioni o di acconti delle stesse, per effetto di cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 1972. Il recupero delle somme di cui al precedente comma sarà operato mediante detrazione, da effettuare al lordo delle ritenute erariali, dalle somme che a ciascuno dovranno essere corrisposte da parte del fondo di previdenza di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, quale indennità di cessazione dal servizio. Il fondo di previdenza istituito dall' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 648 verserà alla cassa sovvenzioni di cui all' del presente decreto somme d'importo pari alle detrazioni operate, ai sensi del comma precedente, sulle indennità spettanti agli iscritti cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1972. A tal fine, la cassa sovvenzioni dovrà trasmettere al fondo di previdenza appositi elenchi nominativi, dai quali risultino le somme lorde e nette erogate per sovvenzioni, in favore di ciascuno dei soci, successivamente alla data medesima. I soci di cui al primo comma del presente articolo hanno diritto all'indennità di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-03;28#art-5

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