Art. 4

Valutazione dei beni della cassa sovvenzioni

In vigore dal 5 mar 1976
Nel determinare la consistenza patrimoniale indicata dal precedente , secondo comma, i beni immobili saranno valutati per il valore corrente di mercato al 31 dicembre 1972, nella misura appositamente stabilita con stima dell'ufficio tecnico erariale di Roma. Il valore dei titoli sarà parimenti determinato sulla base delle quotazioni risultanti dal listino della borsa valori di Roma alla data del 31 dicembre 1972.
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Valutazione dei beni della cassa sovvenzioni (Art. 4 Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, concernente riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali.) — Testo vigente | Portale Normativo