Art. 8
Destinazione dei proventi della cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria
In vigore dal 5 mar 1976
I proventi di cui all'art. 21 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1667, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, nonché i proventi di cui allo art. 16, secondo comma, della legge 26 maggio 1966, n. 344, continuano ad affluire per intero, anche dopo l'attuazione delle norme di cui al presente decreto, alla cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-03;28#art-8