Art. 3
Liquidazione ai soci cessati dalla cassa sovvenzioni
In vigore dal 5 mar 1976
Ciascuno degli impiegati che, ai sensi del precedente , cessano dalla qualità di socio della cassa sovvenzioni ivi indicata ha diritto a ricevere da tale ente un'indennità di liquidazione.
L'indennità di cui al comma precedente sarà determinata dal comitato liquidatore di cui al successivo , tenuto conto della consistenza patrimoniale complessiva della cassa stessa al 31 dicembre 1972, nonché dei diritti spettanti a ciascuno dei soci cessati da tale qualità sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cassa sovvenzioni e della categoria di appartenenza, secondo la classificazione contenuta nell', lettera a), dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-03;28#art-3