Art. 1
Incompatibilità dell'iscrizione al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza
In vigore dal 5 mar 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 11, secondo comma n. 5), e 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto l' della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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Incompatibilità dell'iscrizione al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza
L'iscrizione al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è incompatibile con l'iscrizione alla cassa sovvenzioni per i personali della amministrazione finanziaria, istituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-03;28#art-1