Art. 1

Incompatibilità dell'iscrizione al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza

In vigore dal 5 mar 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 11, secondo comma n. 5), e 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648; Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; Visto l' della legge 14 agosto 1974, n. 354; Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: . Incompatibilità dell'iscrizione al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza L'iscrizione al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è incompatibile con l'iscrizione alla cassa sovvenzioni per i personali della amministrazione finanziaria, istituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, e successive modificazioni ed integrazioni.
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