Art. 7

Comitato liquidatore

In vigore dal 5 mar 1976
Le operazioni indicate nel precedente verranno compiute da un comitato liquidatore, nominato dal consiglio d'amministrazione della cassa sovvenzioni, al quale saranno presentate le relative deliberazioni per la ratifica. Il comitato di cui al precedente comma sarà presieduto da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, appartenente al ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze e sarà composto da: a) due funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, dei quali uno appartenente al ruolo della amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro al ruolo delle intendenze di finanza; b) due funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, dei quali uno appartenente ai ruoli centrali del Ministero del tesoro e l'altro al ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-03;28#art-7

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Comitato liquidatore (Art. 7 Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, concernente riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali.) — Testo vigente | Portale Normativo