Art. 9

Organi della cassa sovvenzioni

In vigore dal 5 mar 1976
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino a quando non saranno modificate le vigenti norme statutarie, i componenti del consiglio d'amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e della segreteria della cassa sovvenzioni per i personali della amministrazione finanziaria, appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza vengono con decreto dei Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica sostituiti come segue: a) nel consiglio d'amministrazione: dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente; da tre impiegati dei ruoli centrali della carriera direttiva del Ministero del tesoro o della Ragioneria generale dello Stato; da un impiegato del ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica; da un impiegato dei ruoli della carriera esecutiva del Ministero del tesoro o della Ragioneria generale dello Stato; da un impiegato del ruolo della carriera ausiliaria del Ministero del bilancio e della programmazione economica; b) nel collegio dei revisori dei conti, da un impiegato appartenente ai ruoli centrali del Ministero del tesoro e da uno appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica; c) nella segreteria, da un impiegato del ruolo centrale della carriera direttiva del Ministero del tesoro, con funzioni di segretario, e da un impiegato del ruolo della carriera esecutiva della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di cassiere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-03;28#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo