Art. 6

In vigore dal 2 gen 1976
L' del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "L'amministrazione regionale svolge altresì le attribuzioni in materia di riconoscimento e di revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di delimitazione dei rispettivi territori, di classifica delle stazioni medesime, di determinazione delle località di interesse turistico".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;640#art-6

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