Art. 5
In vigore dal 2 gen 1976
L' del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "L'amministrazione regionale, fatta salva la disciplina dei rapporti privati, adotta, tra l'altro, i provvedimenti in materia di classifica o di tariffe alberghiere; di locazione di immobili ad uso di albergo, pensione e locanda; di complessi ricettivi extra alberghieri; nonché i provvedimenti relativi al vincolo alberghiero".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;640#art-5