Art. 1
In vigore dal 2 gen 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
.
Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;640#art-1