Art. 2
In vigore dal 2 gen 1976
L' del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera, a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettere d) ed n), dello statuto della regione siciliana ed in conformità al presente decreto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;640#art-2