Art. 3
In vigore dal 2 gen 1976
L' del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nelle materie previste dal presente decreto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;640#art-3