Art. 8
In vigore dal 2 gen 1976
L' del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "Le rispettive amministrazioni dello Stato e della regione, competenti nelle materie oggetto del presente decreto, sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di turismo, vigilanza ed industria alberghiera".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;640#art-8