Art. 9
In vigore dal 2 gen 1976
L' del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, è sostituito dal seguente: "Spettano all'amministrazione regionale le attribuzioni in materia di agenzie di viaggio e quelle in materia di guide, corrieri ed interpreti.
Resta riservato allo Stato il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 agosto 1975
LEONE
MORO - SARTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 28
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;640#art-9