Art. 5

In vigore dal 21 nov 1975
Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze della amministrazione lo richiedano, mediante apertura di credito a favore di uno o più funzionari delegati. Nessun pagamento può essere fatto prima del collaudo o della dichiarazione di regolare esecuzione del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-18;520#art-5

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