Art. 5
In vigore dal 21 nov 1975
Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze della amministrazione lo richiedano, mediante apertura di credito a favore di uno o più funzionari delegati.
Nessun pagamento può essere fatto prima del collaudo o della dichiarazione di regolare esecuzione del lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-18;520#art-5