Art. 6
In vigore dal 21 nov 1975
È vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti o forniture, quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1975
LEONE
MORO - GULLOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 45
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-18;520#art-6