Art. 1
In vigore dal 21 nov 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 19 e 23 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'istituto superiore di sanità;
Visto l'art. 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
L'istituto superiore di sanità, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni, provvede in economia:
1) all'acquisto, alla manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature per i vari laboratori e servizi, ivi comprese le macchine da scrivere per calcolo e per riproduzione, nonché all'acquisto di accessori e parti di ricambio;
2) all'acquisto, custodia, conservazione, trasporto e confezionamento di prodotti chimici, farmaceutici e di ogni altro prodotto, metallo o materia prima e sussidiaria, necessari per i lavori di ricerca, controllo, analisi e per la preparazione di sieri, vaccini, antibiotici ed altri prodotti;
3) all'acquisto di materiale fotografico e cinematografico;
4) alla manutenzione, riparazione e modifica di apparecchi televisori, telefonici, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di servizi, immagini e dati;
5) alla manutenzione e riparazione di veicoli e di altri mezzi di trasporto;
6) all'acquisto di animali per esperimento o per preparazione di sieri e vaccini, nonché dei necessari mangimi;
7) all'acquisto di medicinali e prodotti terapeutici per la protezione del personale adibito a lavori particolarmente nocivi o rischiosi;
8) all'organizzazione di convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su terni riguardanti compiti istituzionali;
9) all'acquisto di piante e semi per giardini e per la coltivazione di piante medicinali o da esperimento;
10) all'acquisto, rilegatura e manutenzione di libri e riviste di interesse tecnico e amministrativo, di quotidiani e periodici per la raccolta di notizie di interesse sanitario;
11) all'acquisto di estratti e fotoriproduzioni di libri, riviste, articoli ed altri lavori e alla traduzione di libri e riviste straniere da liquidare su presentazione di fattura;
12) a lavori di stampa e di riproduzione;
13) all'acquisto di carta e cartonaggio, di materiale ed oggetti vari per disegni, cancelleria e stampati;
14) a trasporti, spedizioni, assicurazioni, imballaggi e magazzinaggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-18;520#art-1