Art. 4

In vigore dal 21 nov 1975
I lavori di cui ai numeri 1) e 4) dell' di importo superiore ad un milione di lire devono essere collaudati da un comitato di tre membri nominato dal direttore o capo del laboratorio o servizio competente. Ogni altro lavoro in economia deve essere dichiarato eseguito regolarmente dal funzionario richiedente con certificato controfirmato dal direttore o capo del laboratorio o del servizio competente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-18;520#art-4

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