Art. 3
In vigore dal 21 nov 1975
Le provviste in economia di presumibile importo superiore ad un milione di lire debbono essere giustificate, salvo quanto disposto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1973, n. 519, mediante adeguata relazione redatta dall'ufficio, laboratorio o servizio tecnico richiedente.
Le provviste di cui al comma precedente devono essere fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-18;520#art-3