Art. 2

In vigore dal 21 nov 1975
Le spese di cui all' che hanno per oggetto forniture da ufficio devono essere autorizzate, nei modi e con i limiti previsti dall' della legge 29 giugno 1940, n. 802 e dall'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e successive modificazioni, dal Provveditorato generale dello Stato, il quale, per le spese di carattere ordinario, fisso e continuativo, provvede sulla base di preventivi di fabbisogno annuale o semestrale. Per l'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio, animali da esperimento e di tutto ciò che può occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei laboratori, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici, deve essere sentita sulla indispensabilità della spesa e la congruità del prezzo la commissione di cui al quarto comma dell'art. 23 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-18;520#art-2

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Art. 2 Regolamento di disciplina dei servizi e delle spese dell'Istituto superiore di sanita' da farsi in economia. — Testo vigente | Portale Normativo