Art. 5
5 / 6In vigore dal 21 nov 1975
Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze della amministrazione lo richiedano, mediante apertura di credito a favore di uno o più funzionari delegati.
Nessun pagamento può essere fatto prima del collaudo o della dichiarazione di regolare esecuzione del lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-18;520#art-5