Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto

Art. 13

In vigore dal 6 dic 1975
L'amministrazione comunale deve accertare, ed i risicoltori devono curare, che le acque di irrigazione siano in quantità sufficienti per ogni appezzamento di terreno, in modo che, mediante la livellazione del suolo e le altre opportune opere, rimanga assicurato nei limiti consentiti dalla coltivazione a riso, un regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione, diretta o per infiltrazione, di ristagni o pozzanghere di acqua stagnante. Le acque di irrigazione di ogni appezzamento dovranno essere ricambiate completamente ogni 8 giorni e dovranno essere, senza esclusione, trattate con prodotti larvicidi a bassa tossicità a dosi attive, e tali da impedire la sopravvivenza e lo sviluppo di larve e pupe di zanzara, in qualsiasi stadio e di qualsiasi genere e specie. Il tipo del prodotto larvicida sarà prescritto dal comitato provinciale antimalarico. Le spese di acquisto e di impiego del materiale suddetto fanno carico ai conduttori delle risaie. I proprietari dovranno consentire il libero accesso alle risaie ai dipendenti degli uffici del medico provinciale, sanitario comunale e del comitato provinciale antimalarico ed ai loro mezzi. Libero accesso dovrà inoltre avere il suddetto personale anche nei terreni, comunque utilizzati, esistenti nel raggio di km 2 dalle risaie. Qualora i conduttori o i proprietari delle risaie facciano divieto ovvero frappongano ostacoli ai controlli da parte del suddetto personale si intenderanno i suddetti divieti come inosservanza alle norme del presente regolamento e verranno promossi i provvedimenti di divieto di cui all' del presente regolamento e all'art. 208 del testo unico delle leggi sanitarie. Uguali provvedimenti verranno promossi qualora non venga fatto uso dei larvicidi, in modo continuativo ed interessante la totalità degli appezzamenti. L'ufficio sanitario provinciale potrà disporre, ove il caso lo richieda, opportuni accertamenti in merito all'azione svolta in materia dai predetti organi. Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente od a camera di acqua chiusa permanente, è vietata. Entro il 31 agosto di ogni anno, le risaie dovranno essere completamente prosciugate e portate a secco, eliminando i minimi ristagni di acqua; non è ammessa alcuna proroga alla data suddetta. All'epoca poi del prosciugamento delle risaie, dovranno tagliarsi con profondi solchi gli argini per poter dare alle acque pronto e libero scolo nei fossi colatori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;546#art-rsp-13

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