Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Art. 16
In vigore dal 6 dic 1975
Tutte le abitazioni dei cascinali situati in regioni coltivate a risaia e quelle alla periferia dei comuni ove la distanza delle risaie è minore di 100 metri, oltre a rispondere a tutte le norme di massima in vigore, dovranno presentare in modo speciale i seguenti requisiti:
a) il piano terreno rialzato sul fondo circostante, pavimentato e convenientemente prosciugato;
b) il cortile e le aree immediatamente adiacenti sistemato in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;
c) le stanze da letto con un'area di almeno mq 10, una capacità non inferiore ai 28 mc per un'altezza media di mt 2,80; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia bene intavellato;
d) tutti gli ambienti interni colorati a calce;
e) fornire le finestre delle abitazioni di telaio a vetri e le finestre stesse, nonché le aperture degli alloggi, di reticelle contro la penetrazione delle zanzare e quindi anche delle mosche;
f) le predette abitazioni devono essere, inoltre, fornite di luce artificiale in quantità sufficiente, di cucina con acquaio, di latrine individuali, di acqua per bere e di tutti i servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;546#art-rsp-16