Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Art. 14
In vigore dal 6 dic 1975
I canali ed i fossi destinati a condurre le acque saranno di portata sufficiente e dovranno essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati, a cura dei rispettivi concessionari o proprietari, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto alle acque di irrigazione che a quelle di scolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;546#art-rsp-14