Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Art. 15
In vigore dal 6 dic 1975
Ove nella stessa proprietà del risicoltore esistessero scavi o terreni depressi, i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni o dare i necessari scoli alle acque stagnanti.
In caso di inosservanza, sarà vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;546#art-rsp-15