Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto

Art. 10

In vigore dal 6 dic 1975
Il medico provinciale, ricevuta dal sindaco la dichiarazione, potrà fare eseguire dalla speciale commissione tecnico-sanitaria ed a carico del dichiarante, tutte le verifiche necessarie ad accertare se siano osservate le disposizioni vigenti in materia, dopo di che rilascerà l'autorizzazione per la risaia, oppure la negherà seguendo, in questo ultimo caso, la procedura indicata dall'art. 207 del testo unico delle leggi sanitarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;546#art-rsp-10

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