Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto

Art. 8

In vigore dal 6 dic 1975
La dichiarazione per l'impianto di nuove risaie di cui all'art. 206 del testo unico delle leggi sanitarie, deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo. Alla dichiarazione si dovrà allegare la planimetria, di scala non inferiore all'1: 2000 in cui sia riportato, insieme con l'indicazione del fondo, l'altimetria dello stesso e dei terreni circostanti fino agli abitanti più vicini (comprese le case isolate, gli stabilimenti industriali, ospedali, cimiteri) dei quali dovrà anche essere segnata la rispettiva quota altimetrica. Tale dichiarazione, obbligatoria per i terreni per la prima volta coltivati a riso, deve essere presentata, entro il mese di novembre, al sindaco, il quale ne cura la pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio del comune e dei contermini interessati. In via eccezionale e per giustificate contingenze climatiche e colturali, è consentita la proroga del termine a tutto marzo. Per le risaie da trapianto, il tempo concesso per la presentazione delle dichiarazioni è portato a tutto maggio. Le autorizzazioni concesse per la prima volta si intendono rilasciate a titolo sperimentale e temporaneo, per accertare eventuali incompatibilità della risaia di cui viene richiesta l'autorizzazione, con l'igiene del suolo dell'abitato e con la salute pubblica. Le suddette autorizzazioni provvisorie hanno durata limitata all'anno nel quale vengono richieste ed al limite di tempo del 31 agosto, indicato nel presente regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;546#art-rsp-8

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