Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto

Art. 4

In vigore dal 6 dic 1975
Tenute presenti le distanze minime di cui all' potranno essere determinate, caso per caso, per gli aggregati di abitazione, i cimiteri, gli stabilimenti industriali, gli ospedali, ecc., maggiori distanze in relazione alla altimetria, configurazione e natura dei terreni in modo che i confini della zona di rispetto seguano linee naturali (strade, corsi di acqua, depressioni del terreno), onde evitare che parte di un campo sia incluso nella zona di rispetto e altra resti fuori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;546#art-rsp-4

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