Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Art. 2
In vigore dal 6 dic 1975
Nella provincia di Grosseto la coltivazione del riso è permessa alle distanze minime seguenti:
1) dai comuni o frazioni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti........................... 2.500 2) dagli aggregati di abitazione con popolazione fra i 2.000 ed i 5.000 abitanti........................ 2.000 3) dagli aggregati di abitazione con popolazione fra i 500 ed i 2.000 abitanti........................ 1.000 4) dagli aggregati di abitazione con popolazione fra i 300 ed i 500 abitanti.......................... 800 5) dagli aggregati di abitazione con popolazione inferiore ai 300 abitanti............................ 300 6) dalle cascine e case sparse............... 100 7) dagli ospedali..................... 2.500 8) dagli stabilimenti, cimiteri e scuole......... 1.000
Le distanze predette si misurano sulla retta che unisce i due punti più vicini fra loro del perimetro degli aggregati urbani, delle abitazioni isolate, degli stabilimenti industriali, ospedalieri, case di cura, cimiteri e del perimetro dei terreni coltivati a riso.
Dalle strade e dagli argini si osservano le distanze prescritte dai regolamenti di polizia stradale ed idraulici.
Gli stabilimenti industriali, gli ospedali, ecc., sono considerati agli effetti delle distanze di cui sopra, come aggregati di popolazione a carattere non rurale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;546#art-rsp-2