Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Art. 6
In vigore dal 6 dic 1975
La coltivazione del riso sarà vietata quando, nonostante la osservanza delle distanze prescritte, essa risulterà nociva alla salute pubblica ed alla igiene dell'abitato.
Il sindaco, l'ufficiale sanitario o chiunque interessato potranno chiedere al medico provinciale la constatazione di tale nocumento; il provvedimento di divieto sarà decretato dal medico provinciale ai sensi degli articoli 207 e 208 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti.
Quando il provvedimento è promosso dal sindaco o dall'ufficiale sanitario, le spese per le visite di constatazione sono a carico del comune; quando è promosso da un interessato, sono a carico di questi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;546#art-rsp-6