Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Art. 7
In vigore dal 6 dic 1975
Ogni comune nel cui territorio si pratica la coltura a riso, deve provvedere a proprie spese, a mezzo persona tecnica (ingegnere o geometra) ed entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, alla designazione della zona di rispetto in base agli , su planimetria regolare in scala non minore di 1:
5.000.
Detta planimetria verrà trasmessa in triplo esemplare alla provincia, per l'approvazione da parte della giunta provinciale, previo parere della speciale commissione tecnico-sanitaria, di cui all', che può proporre se necessario, maggiori distanze. Le spese per i sopraluoghi di controllo di detta commissione, sono a carico dei comuni.
I comuni, inoltre, sono tenuti a provvedere al periodico graduale spostamento dei limiti delle rispettive zone di rispetto, in modo da rimanere inalterate, in rapporto allo sviluppo edilizio, le distanze minime previste nell' del presente regolamento.
Ogni variazione deve essere approvata seguendo la procedura di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;546#art-rsp-7