Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Art. 21
In vigore dal 6 dic 1975
In caso di necessità, l'ufficio sanitario provinciale potrà disporre la somministrazione di chinino o di prodotti similari, ai sensi e con le modalità degli articoli 211 e 316 del testo unico delle leggi sanitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;546#art-rsp-21