Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Art. 24
In vigore dal 6 dic 1975
Ai sensi dell'art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie, ferme restando le competenze generiche degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare la applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è esercitata dall'ufficio sanitario provinciale, dagli uffici sanitari e dagli ispettori del lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;546#art-rsp-24