Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Art. 23
In vigore dal 6 dic 1975
Di ogni trasgressione alle norme prescritte dal presente regolamento ed alle vigenti disposizioni sanitarie, come pure della manifestazione eventuale di malattie trasmissibili, i medici incaricati alla vigilanza e cura dei lavoratori dovranno fare immediata denuncia all'autorità sanitaria locale; con l'obbligo per quest'ultima di rimetterla al più presto e con le proprie motivate osservazioni, al medico provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;546#art-rsp-23