Art. 1
In vigore dal 6 dic 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 204 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti i pareri espressi dai sindaci dei comuni della provincia di Grosseto dove si pratica o viene ammessa la coltivazione del riso;
Visto il parere del consiglio provinciale di sanità della provincia di Grosseto;
Visto il parere della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Grosseto;
Vista la deliberazione n. 30 del 12 gennaio 1974 con la quale il consiglio provinciale di Grosseto ha approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella stessa provincia;
Sulla proposta del Ministro per la sanità e sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
È approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto, deliberato dal consiglio provinciale il 12 gennaio 1974.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 1975
LEONE
GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 54
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;546#art-rd-1