Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali

Art. 10

In vigore dal 29 ott 1974
Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo. Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'. Nei casi di particolare comprovata urgenza egli può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all', lettera a), e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennità, disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; così pure, su proposta di due membri del consiglio, può anche provvedere, con carattere d'urgenza, al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui all'. Dei provvedimenti adottati il presidente è tenuto a riferire al consiglio nella prima adunanza. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-10

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