Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali

Art. 15

In vigore dal 29 ott 1974
Le domande di sovvenzione, corredate dai necessari documenti, debbono essere dirette al consiglio di amministrazione, e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo, essere trasmesse per il tramite del capo dell'ufficio, con le necessarie informazioni e con motivato parere. Le domande di sovvenzione presentate da ispettori generali o dai dirigenti di ufficio saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al consiglio di amministrazione. Quelle presentate dagli iscritti che sono assegnati o distaccati presso uffici diversi da quelli dell'amministrazione saranno trasmesse, osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo, al consiglio di amministrazione dei capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-15

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