Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali

Art. 20

In vigore dal 29 ott 1974
La misura dell'indennità di cui all' è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 1 ottobre 1969, n. 679. La disposizione dell'ultimo comma dell' del presente regolamento si applica anche alle somme non utilizzate, per gli scopi previsti, negli esercizi precedenti all'entrata in vigore del regolamento stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-20

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