Art. 1

In vigore dal 29 ott 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648; Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del tondo predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. 591; Ritenuta la necessità di riordinare e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel detto regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Decreta: È approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del fondo di previdenza, istituito a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12. L'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. 591. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 luglio 1974 LEONE RUMOR - TANASSI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 6. - SCIARRETTA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo