Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali
Art. 21
In vigore dal 29 ott 1974
Nei confronti degli iscritti al fondo da data anteriore alla entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. 591, l'indennità sarà corrisposta, con l'applicazione dei coefficienti fissati nel precedente :
a) se appartenenti al personale di ruolo o a quello non di ruolo fruente di trattamento di pensione a carico dello Stato, in relazione al numero di anni utili a pensione o, se più favorevole, in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, che ha istituito il fondo di previdenza;
b) se appartenenti al personale non di ruolo che non fruisce del trattamento di pensione a carico dello Stato, in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
Visto, il Ministro per le finanze
TANASSI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-21