Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali

Art. 16

In vigore dal 29 ott 1974
Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità stabilite d'accordo fra l'amministrazione della Cassa e la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Le somme che eccedono le ordinarie necessità del fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o in altre forme deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate del Ministro per le finanze. Per queste ultime dovrà essere acquisito il parere delle organizzazioni sindacali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-16

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