Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali

Art. 12

In vigore dal 29 ott 1974
In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al fondo, l'indennità prevista dall' è corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti: 1) al coniuge superstite quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre il coniuge, i figli di precedenti matrimoni, è riservata a questi, nell'ordine di preferenza, di cui ai numeri 2), 3), 4), una quota dell'indennità pari a un terzo o metà secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi; 2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali; 3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni già conviventi ed a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali; 4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali; 5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali; 6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, l'indennità è divisa tra essi in parti uguali; 7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purchè non coniugati, in parti uguali; 8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali; 9) alla persona esplicitamente a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volontà. Se vi seno più persone designate, l'indennità è corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo abbia disposto diversamente. Ai superstiti, di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo, degli iscritti al fondo deceduti in attività di servizio l'indennità è liquidata sulla base di 40 (quaranta) annualità, o, se più favorevole, sulla base dell'anzianità di servizio nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, semprechè l'iscritto abbia prestato servizio per più di sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo