Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali

Art. 6

In vigore dal 29 ott 1974
Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il segretario non ha voto deliberativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-6

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