Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali
Art. 1
In vigore dal 29 ott 1974
REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA EROGAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE PROVINCIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI.
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Il fondo di previdenza, istituito con l' del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, ha sede presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Sono iscritti di diritto al fondo di previdenza tutti gli impiegati e gli operai di ruolo e gli impiegati non di ruolo inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-1