Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali
Art. 3
In vigore dal 29 ott 1974
Il fondo di previdenza provvede:
a) a corrispondere un'indennità agli iscritti al momento in cui lasciano definitivamente il servizio per qualsiasi causa, ovvero ai superstiti indicati nel successivo se gli iscritti sono deceduti durante il servizio;
b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-3