Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali
Art. 5
In vigore dal 29 ott 1974
Il fondo di previdenza è amministrato da un consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:
Presidente:
il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Membri:
a) l'ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali più anziano, residente a Roma, vice presidente;
b) il dirigente dei servizi del personale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
c) cinque rappresentanti del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali e cioè un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto tecnica, uno della carriera di concetto amministrativo-contabile, uno della carriera esecutiva ed uno della carriera ausiliaria, tutti residenti a Roma ed aventi almeno 5 anni di servizio nell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, eletti dagli iscritti al fondo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze su proposta del consiglio di amministrazione del fondo;
d) un rappresentante avente i requisiti di cui al punto c) eletto con le stesse modalità dagli iscritti al fondo fra candidati presentati dalle organizzazioni sindacali operanti nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
I membri eletti di cui ai punti c) e d) durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
Segretario:
un impiegato della carriera direttiva centrale in servizio presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-5