Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali
Art. 10
10 / 21In vigore dal 29 ott 1974
Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo.
Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'.
Nei casi di particolare comprovata urgenza egli può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all', lettera a), e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennità, disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; così pure, su proposta di due membri del consiglio, può anche provvedere, con carattere d'urgenza, al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui all'.
Dei provvedimenti adottati il presidente è tenuto a riferire al consiglio nella prima adunanza.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-19;486#art-rpi-10