Parte QUARTA
Art. 263
Pensione dell'I.N.P.S.
In vigore dal 24 mag 1974
Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione normale per effetto delle disposizioni richiamate dall', comma primo, lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato subentrano nei diritti dell'interessato alla pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già liquidata ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico dell'Istituto suddetto, si applica l'.
Il primo comma dell' non si osserva per i dipendenti statali che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano già ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con conseguente applicazione del disposto di cui all', ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-263