Parte QUARTA
Art. 260
Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali
In vigore dal 24 mag 1974
Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, che, avvalendosi della facoltà prevista dall', primo comma, chieda il riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali ovvero dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione, è tenuto al pagamento del contributo di riscatto commisurato al 18 per cento dello stipendio spettante, alla data di presentazione della domanda, al personale in attività di servizio che abbia qualifica o grado pari a quello rivestito dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-260